Il piccolo Joan e l’atto di nascita… sperato!
Lorella Capezzali
Potrebbe essere il titolo di una fiaba… di una favola moderna e invece è la notizia di cronaca arrivata fin sulle prime pagine del quotidiano “La Repubblica” e che ha suscitato reazioni diversificate sia sul fronte “morale” che su quello amministrativo!
In data 27 dicembre 2016 nasce a Barcellona (Spagna) il piccolo Joan (nome di fantasia), figlio di due donne italiane sposate in Spagna, ivi residenti e iscritte all’AIRE del Comune di Perugia facendo ricorso ad una tecnica di procreazione medicalmente assistita che consiste in una fecondazione eterologa con ovodonazione interna alla coppia, in conformità e secondo le procedure previste dalla legge spagnola. Entrambe le donne hanno un legame biologico con il bambino in quanto una madre lo ha partorito istaurando quindi un legame epigenetico e l’altra ha donato l’ovulo istaurando un legame genetico.
In Spagna viene validamente formato l’atto di nascita di Joan, che riporta entrambe le madri come genitori ed al piccolo viene attribuito il cognome di entrambe le “mamme”.
In data 1° febbraio 2017 il Consolato italiano a Barcellona trasmette l’atto di nascita di Joan al Comune di Perugia in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti per la relativa trascrizione nei registri dello Stato Civile.
La trascrizione dell’atto di nascita è presupposto imprescindibile per tutelare i diritti fondamenta li del bambino. Dalla trascrizione il bambino avrebbe avuto, secondo lo Stato italiano, l’attribuzione delle generalità, il rapporto di filiazione, la cittadinanza e conseguentemente il rilascio di un documento di identità ed un titolo di viaggio, il bimbo, quindi, in sintesi, sarebbe “nato” giuridicamente anche per l’Italia. Il bimbo è legato al territorio spagnolo solo dall’evento nascita occasionale che non gli consente l’acquisizione di una cittadinanza jus soli anche perché i genitori, solo cittadine italiane, in Spagna sono solo residenti.
L’ufficiale dello stato civile delegato, responsabile del procedimento, il 19 aprile 2017 chiede, con carattere di urgenza, alla Prefettura di Perugia un parere circa la trascrivibilità o meno del suddetto atto richiamando i recenti pronunciamenti giurisprudenziali, nello specifico anche cassazionisti (vedi sentenza n. 19599 del 30 settembre 2016) che per casi analoghi avevano tracciato una linea interpretativa favorevole alla trascrizione stessa per superamento della contrarietà all’orine pubblico ex art. 18 d.P.R. 396/2000.
L’art. 18 d.P.R. 396/2000 esclude la trascrizione degli atti validamente formati all’estero soltanto nel caso in cui essi siano contrari all’ordine pubblico, ma la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 19599 del 21 giugno 2016, depositata il 30 settembre 2016, ha escluso la contrarietà all’ordine pubblico dell’atto di nascita validamente formato all’estero che riporta due genitori dello stesso sesso.
La Corte ha sottolineato come ai fini della valutazione della clausola dell’ordine pubblico vadano considerati i principi fondamentali della Costituzione, dalle convenzioni internazionali in materia di protezione dei minori e dal complesso delle disposizioni alla luce delle quali deve essere assicurata, in Italia, la tutela dei diritti fondamentali dei minori nati, accolti o cresciuti in una famiglia omogenitoriale confermando appunto che è trascrivibile l’atto di nascita formato all’estero con entrambe le madri in una fattispecie del tutto analoga a quella del piccolo Joan in cui le madri avevano fatto ricorso alla medesima tecnica di procreazione medicalmente assistita.