Il possibile destino delle concessioni autostradali dopo il crollo del Ponte Morandi
Alberto Costantini
Le concessioni autostradali sono state oggetto di frequenti interventi normativi, che hanno progressivamente delineato un regime speciale ad esse dedicato. Analizziamo il contesto normativo, per capire quale sarà il futuro delle concessioni autostradali dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi.
Il tragico crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018 a Genova ha aperto quattro fronti di discussione sulle concessioni autostradali, che possono essere così sintetizzati:
- la possibilità di gestire le infrastrutture autostradali attraverso strumenti e modalità alternativi alla concessione;
- gli strumenti a disposizione del concedente per risolvere anticipatamente il rapporto con il concessionario;
- le procedure e le modalità per affrontare, nel contesto di una concessione in essere, la progettazione e la realizzazione di un’opera imprevista ed eccezionale come la ricostruzione di un ponte di vitale importanza per i trasporti e la mobilità nazionale;
- la possibilità di sindacare e rinegoziare i piani economico-finanziari posti a base della concessione, quando questi assicurino al concessionario profitti eccessivi rispetto al rendimento medio del capitale investito in attività di impresa.
Tutte le dette questioni presuppongono l’individuazione della normativa applicabile ai contratti di concessione autostradale attualmente vigenti nel territorio italiano, nessuno dei quali, anche quelli stipulati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, vi sembra assoggettato, vuoi perché conseguente a procedure indette sotto il vigore del d.lgs. n. 163/2006 vuoi, nella maggior parte dei casi, perché frutto di procedure speciali autorizzate da leggi altrettanto speciali risalenti al secondo dopoguerra del secolo scorso, vuoi perché aventi ad oggetto trafori di collegamento internazionale, costruiti e gestiti in base ad accordi bilaterali con gli Stati confinanti.
A partire dall’ultima decade del secolo scorso, le concessioni autostradali erano state oggetto di frequenti interventi normativi, che hanno progressivamente delineato un regime speciale ad esse dedicato. L’art. 178 del Codice risponde all’idea di uniformare la disciplina delle concessioni autostradali a quella, generale, dettata dalla Parte III, che si caratterizza per disegnare, per la prima volta nel nostro ordinamento, una disciplina organica del contratto di concessione, estesa anche alla fase dell’esecuzione e dello scioglimento, naturale o anticipato, del contratto medesimo.
Sul piano transitorio, in attuazione dell’art. 1, comma 1, lett. lll) della legge delega (28 gennaio 2016, n. 11), il Codice si limita a dettare le regole per l’affidamento delle concessioni autostradali scadute alla data della sua entrata in vigore, di quelle in scadenza nei ventiquattro mesi successivi alla stessa data e, infine, di quelle che verranno a scadenza oltre il suddetto termine.
In particolare, per le concessioni autostradali già scadute al 19 aprile 2016, il concedente avrebbe dovuto procedere entro il 19 ottobre 2016 alla predisposizione del bando di gara per l’affidamento della nuova concessione, nel rispetto del principio di evidenza pubblica, con esclusione di qualsiasi possibilità di proroga.