Il potere di autotutela della p.a., in materia edilizia, riformato dalla Legge Madia
Claudio Belcari
La legge n. 124 del 2015, c.d. “Madia”, ha cambiato in maniera significativa l’istituto dell’autotutela di competenza comunale e i tempi e le procedure di controllo dei titoli edilizi auto-dichiarati (SCIA), rilasciati in forma espressa (permesso di costruire) o assentiti in forma tacita (silenzio-assenso), con la finalità di garantire maggiore certezza al diritto privato e conseguente stabilità alle situazioni giuridiche economiche (ulteriori informazioni e approfondimenti sono reperibili nel volume La disciplina edilizia ed urbanistica dopo il c.d. Madia SCIA 2 e il d.P.R. 31/2017).
La riforma dell’istituto dell’autotutela della legge c.d. “Madia”
La legge n. 124 del 7 agosto 2015, c.d. “Madia” ha cercato di favorire procedure di snellimento e celerità nei procedimenti amministrativi, rafforzando istituti di semplificazione come la conferenza dei servizi ed il silenzio-assenso.
Infatti, consapevole che il procedimento amministrativo troppo spesso “ristagna”, si ferma e ritarda nell’acquisizione di pareri, nulla-osta, assensi, ecc., fra pubbliche amministrazioni, il legislatore ha creato una nuova tipologia di silenzio-assenso, ovvero quello introdotto all’art. 17-bis della l. n. 241/1990, c.d. “orizzontale”, in quanto opera nei rapporti fra enti pubblici di pari livello; allo stesso tempo ha voluto “indebolire” e depotenziare in termini di possibilità di applicazione, il potere di autotutela, che l’ordinamento assegna alle competenze del comune per contrastare questo istituto di semplificazione.
L’autotutela fa riferimento al potere della pubblica amministrazione di annullare e revocare i provvedimenti amministrativi già adottati (permesso di costruire) o auto-dichiarati (SCIA) o assentiti in forma tacita (silenzio assenso), al fine di tutelare interessi pubblici; il legislatore ha depotenziato e reso meno efficace questo istituto, in quanto ai fini applicativi lo ha sottoposto alla scadenza temporale di 18 (diciotto) mesi, assicurando maggiore certezza del diritto privato a tutto vantaggio della stabilità delle situazioni giuridiche economiche.
Infatti, la legge c.d. “Madia”, ha riformato l’art. 21-nonies della l. 241/1990 che disciplina l’istituto dell’autotutela.
La riforma dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 Si riporta l’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 che disciplina l’istituto dell’autotutela dove in grassetto è indicata la parte di nuovo inserimento introdotta dalla legge c.d. “Madia”.
“Legge 241/1990 art. 21-nonies. (Annullamento d’ufficio)
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20 e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”.

Il potere di autotutela della p.a. riformato dalla legge c.d. “Madia”