Il potere di ordinanza del sindaco dopo il Decreto sicurezza
Antonella Manzione
Il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla l. 1 dicembre 2018, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, ha inciso nuovamente, con una disposizione passata quasi sotto silenzio, sulla disciplina del potere di ordinanza del sindaco nella sua veste di capo dell’amministrazione locale, modificando per l’ennesima volta l’art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
La novella è passata sotto silenzio in quanto inserita in maniera asistematica nel Titolo III del decreto, dedicato alle “Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’Interno nonché sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, del tutto eterogeneo alla disciplina in esame, e di essa si occupa nello specifico l’art. 35-ter.
La materia del potere di ordinanza del sindaco, dunque, si arricchisce di un nuovo capitolo dopo i precedenti interventi del legislatore del 2008 (d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla l. 24 luglio 2008, n. 125), nonché, più di recente, del 2017 (d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 18 aprile 2017, n. 48.