Il potere gestionale dei segretari comunali: tanto rumore quasi per nulla!
di Massimiliano Alesio
Dalla sentenza del TAR Umbria, sez. I, n. 466 del 20 giugno 2017 ha preso spunto un nuovo dibattito sul legittimo esercizio del potere gestionale da parte dei segretari comunali. Esaminando il puntuale contenuto della richiamata pronuncia, è possibile verificare il reale impatto nell’ambito dell’attuale dibattito interpretativo in merito ai “poteri gestionali” del segretario comunale.
Talvolta, alcune interpretazioni giurisprudenziali, afferenti istituti e problematiche di diritto amministrativo, si diffondono e si impongono all’attenzione in modo conformistico ed acritico, senza dar luogo ad una più approfondita analisi. Sulla base di un’esegesi superficiale, e talora anche “orientata”, si coniano slogan e parole d’ordine, che tradiscono, in parte, il reale contenuto della pronuncia medesima. Soprattutto laddove nella sentenza in questione non è percepibile e desumibile un’esaustiva ricostruzione dei fatti, una compiuta descrizione dell’assetto organizzativo (rectius: ambiente di avveramento del fatto, che ha dato origine alla sentenza). Siffatta considerazione e constatazione può essere agevolmente applicata all’oramai nota e non più recente sentenza del TAR Umbria, sez. I, 20 giugno 2017, n. 466. In tale pronuncia, il giudice amministrativo umbro, ritenendo alfine legittima l’adozione, da parte del segretario comunale, di un provvedimento di approvazione di un progetto esecutivo di un’opera pubblica e del relativo decreto di occupazione di urgenza, ha tuttavia statuito che il segretario può esercitare poteri gestionali in “ipotesi eccezionali di assenza, nei ruoli dell’ente locale, di dirigenti o di altri funzionari in grado di espletarne i compiti”. Statuizione, di per sé, non straordinariamente dirompente nel noto scenario di competenze del segretario comunale. Certo, l’utilizzo dell’aggettivo “eccezionale” poteva dar adito a qualche suggestione di novità, invero molto timida, ma non “rivoluzionaria” del consolidato assetto interpretativo della questione. Ed, invece, la pubblicizzazione della sentenza ha dato luogo a “squilli di tromba”, che appaiono esagerati ed ingiustificati. Si è affermato che: – “Il segretario non ha poteri di avocazione nei confronti dei dirigenti: può svolgere competenze dirigenziali limitate e “pur sempre legate ad esigenze eccezionali e transeunti” (TAR Umbria, n. 466/2017)”; – “Il segretario comunale può sostituirsi ai dirigenti solo in casi eccezionali”; – “Atti di gestione al segretario solo in casi eccezionali”; – “Il segretario comunale può assumere la guida dell’Ufficio Tecnico?”. Titoli, che sembrano alludere ad interpretazioni innovativamente dirompenti e scardinanti il consolidato assetto di competenze del segretario comunale.
Per verificare il reale impatto della pronuncoa richiamata, nell’ambito dell’attuale dibattito interpretativo in merito ai “poteri gestionali” del segretario comunale, partiremo da due elementi, uno fattuale e l’altro normativo. Primo elemento (fattuale): il comune interessato dalla vicenda giudiziaria conta n. 3.635 abitanti e, quindi, può essere agevolmente definito come “piccolo comune”. Secondo elemento (normativo): la disposizione normativa da tenere costantemente in primaria considerazione è costituita dall’articolo 97, comma 4, lettera “d”: “Il segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia”. Una norma ben chiara, asciutta nella sua costruzione sintattica, con una formulazione talmente ampia, che non consente di porre limitazioni alle tipologie di attività e funzioni, il cui esercizio può essere rimesso al segretario. Ovviamente, questa disposizione normativa, molto “estesa” nel suo contenuto precettivo, è destinata a costituir deroga all’articolo 107, sempre del d.lgs. n. 267/2000, attributivo di poteri gestionali ai Dirigenti/Responsabili del Servizio. Il potere derogatorio è esplicitamente confermato dal comma 2, dell’art. 109, d.lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che: “nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”. In altri termini, laddove non siano presenti figure dirigenziali, il conferimento di poteri gestionali ai segretari comunali costituisce una possibile scelta organizzativa di pari rango rispetto all’attribuzione dei medesimi poteri ai Responsabili non dirigenti. Tale potere derogatorio sembra correttamente trovar origine e fondamento proprio nell’ampio precetto normativo”ogni altra funzione”! Purtuttavia, sin dall’entrata in vigore dell’indicata disposizione normativa, subito ebbe inizio una singolare gara per il “depotenziamento” della medesima!