Poteri decisionali dell’amministrazione procedente nella nuova conferenza di servizi
Andrea Pelacchi
L’istituto giuridico della conferenza di servizi, disciplinato dagli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della Legge 7 Agosto 1990, n°241, è stato recentemente modificato dal Decreto Legislativo 30 Giugno 2016, n°127 (emanato in attuazione della delega contenuta nella Legge 7 Agosto 2015, n°124).
I cambiamenti sono profondi, come ampiamente rilevato da tutti i primi commentatori, che però non hanno mancato di sollevare in taluni casi delle perplessità.
Uno degli aspetti maggiormente incisi è quello dei poteri decisionali dell’Amministrazione procedente.
Ciò si inserisce nel quadro complessivo del rafforzamento delle prerogative di quest’ultima, a sua volta desumibile da molteplici indizi.
L’art. 14-bis (comma 2) assegna all’Amministrazione procedente un tipico ruolo di “regia” a livello organizzativo e documentale nella conferenza asincrona, che si riverbera in modo analogo su quella sincrona (art. 14-ter– comma 1 e comma 2).
All’esito della conferenza di servizi sincrona l’Amministrazione procedente deve comunque decidere (art. 14-quater), perché l’eventuale dissenso delle altre Amministrazioni non rappresenta un fattore ostativo, potendo rifluire esclusivamente nei meccanismi oppositivi dell’art. 14-quinquies, esperibili ex post.
La logica, che può essere riassunta con la frase “intanto si decide, poi eventualmente si vedrà”, e che privilegia la posizione dell’Amministrazione procedente, si ritrova anche nei possibili sbocchi del procedimento, attivato dai rimedi delineati dalla norma citata per ultima. Se dopo la riunione indetta (o le riunioni indette) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri viene raggiunta un’intesa, è sulla base di essa che l’Amministrazione procedente rinnova la sua determinazione conclusiva. In mancanza dell’intesa, la devoluzione della competenza decisionale al superiore livello politico del Consiglio dei Ministri è soltanto apparente e, comunque, non integrale. Infatti ci sono tre opzioni:
– se il Consiglio dei Ministri respinge l’opposizione, conferma la determinazione originaria, attribuendole definitivamente efficacia;
– se il Consiglio dei Ministri accoglie parzialmente l’opposizione, è quest’ultimo che modifica il contenuto della stessa determinazione;
– se il Consiglio dei Ministri accoglie totalmente l’opposizione, si ritiene (nel “curioso” silenzio mantenuto dal legislatore) che le scelte successive siano rimesse all’Amministrazione procedente, che dovrà tenere conto della fondatezza delle argomentazioni, addotte dagli altri Enti e supportate a livello centrale (comma 6).
Insomma, su tre strade, due sono tracciate dall’Amministrazione procedente.