Presenza necessaria in sede e rimborso spese viaggio degli amministratori locali
Maurizio Lucca
Per assicurare il diritto costituzionale di accesso in condizioni di eguaglianza alle cariche elettive, l’amministratore locale ha titolo al rimborso delle spese viaggio, oltre ad un’indennità per la carica ricoperta non avente natura retributiva
L’attività pubblica dei rappresentanti del popolo impegna risorse di tempo e di natura economica per assolvere “degnamente” all’incarico elettivo, sicché l’amministratore dell’ente locale ha titolo al rimborso delle spese viaggio sostenute per ragioni del proprio mandato, sia per partecipare alla vita degli organi che per le missioni inerenti all’esercizio della funzione, oltre ad un’indennità o gettone di presenza per la carica ricoperta non avente natura retributiva, stante il rapporto di servizio di natura onoraria.
La ratio è quella di assicurare il concreto esercizio della funzione di amministratore locale, garantendo il diritto costituzionale di accesso in condizioni di eguaglianza alle cariche elettive, la cui effettività viene assicurata dal rimborso delle spese sostenute per svolgere i relativi compiti (ex art. 3 e 51 Cost.): l’indennità di funzione, di cui all’art. 82 del d.lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL), ha essenzialmente lo scopo di rifondere l’amministratore del presunto mancato guadagno o comunque delle spese connesse con l’espletamento del pubblico mandato.
Nella stessa linea, l’art. 84 “Rimborso delle spese di viaggio” del TUEL prevede:
a) la rimborsabilità delle spese di trasferta, qualora l’amministratore si rechi fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente per motivi istituzionali (è una possibilità e/o facoltà), solo dopo la presentazione di apposta attestazione sulla durata e finalità della missione, e, ovviamente, la documentazione giustificativa dei costi effettivamente sostenuti (commi 1 e 2);
b) la rimborsabilità delle spese di viaggio, per gli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente: a) per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi (esigenza cogente ai fini di garantire il c.d. quorum funzionale o strutturale); b) per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate (comma 3).
Va detto subito che, secondo un’interpretazione letterale, il criterio dell’effettività della spesa da rimborsare non risulta(va) plausibile con un rimborso di tipo forfettario nella misura pari a un quinto del costo di un litro di benzina (con le precisazioni che seguiranno); sono, quindi, rimborsabili solo le spese “effettive” e non anche quelle determinate in modo forfettario: l’interpretazione letterale è confermata anche sotto il profilo teleologico per cui la ratio sottesa agli interventi di razionalizzazione della spesa realizzati dal legislatore con le novelle prima del 2007 e poi del 2010, è quella di ancorare i rimborsi ad elementi effettivi della spesa anziché a valori predeterminati.
Inoltre, pare giusto rilevare che, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora abituale, interessa esclusivamente il luogo ove la persona dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento.