Il principio di precauzione e il “diritto della scienza incerta”: tra flessibilità e sicurezza
Rosario Ferrara
È affermazione abbastanza ricorrente che il diritto dell’ambiente debba essere ormai considerato alla stregua di un “diritto sonda” in quanto capace di anticipare principi, regole (e valori) destinati, quasi per la loro oggettiva valenza maieutica, a conformare altri rami e settori del diritto e, segnatamente, il diritto amministrativo generale, e anzi il diritto pubblico tout court.
Se questo è vero, non sembra esservi alcun dubbio, secondo una comune linea di pensiero assolutamente dominante sia in dottrina che in giurisprudenza (e nella stessa prassi e nelle esperienze di gestione delle amministrazioni pubbliche), che sia il principio di precauzione, con le sue molteplici varianti e sfaccettature, a costituire la “regola” pratico-teorica di più antico insediamento, e con la maggiore forza evocativa e conformativa, del tutto idonea a giocare quel ruolo maieutico al quale ho appena fatto cenno, soprattutto sulla base del diritto internazionale e dello stesso diritto “regionale” e domestico dell’Unione europea.
Mi sembra tuttavia che tale orientamento, quasi una communis opinio che vede concordemente schierati studiosi e pratici di
diversa formazione ed esperienza professionale, debba essere in qualche modo corretto, o comunque integrato, alla luce di importanti dati di realtà, se si vuole empirici e fattuali, ma sicuramente non meno rilevanti e significativi per ciò solo. Anzi: forse proprio importanti e, addirittura, decisivi perché è dalla realtà effettuale che emergono, con evidenza plastica, ed a questa
stessa ci riportano con la forza della concretezza e della fantasia che sono tipiche e proprie del mondo reale.
E, il dato di esperienza e di concretezza che, a mio avviso, non può non essere colto è il seguente: è ben vero che è nel contesto del diritto dell’ambiente in senso stretto che il principio di precauzione viene ad assumere la straordinaria, e soprattutto generale, rilevanza che oggi gli viene opportunamente e necessariamente attribuita, a conclusione di un lungo processo che parte dal diritto internazionale per giungere fino al diritto dell’Unione europea (processo peraltro duraturo e anzi permanente),
ma è comunque, fin dalle prime, e persino inconsapevoli, utilizzazioni del principio, il campo della sanità pubblica, ossia della
sanità come tema e problema di ordine pubblico (interno e internazionale), a rappresentare il terreno elettivo e di “scontro”,
ossia il “campo minato” nel quale fasci di interessi e di sensibilità spesso antagonisti si incontrano e si misurano.
Infatti, anche mantenendo il discorso sul piano della semplice constatazione, e con finalità pressoché esclusivamente descrittive, è a mio avviso sufficiente ricordare che il primo studying case nel quale si sarebbe fatto (inconsapevole) ricorso al principio di precauzione può essere fatto risalire all’epidemia di colera che mise in ginocchio la città di Londra intorno al 1854.