Problemi attuali dell’edilizia di culto
Alberto Roccella
Il saggio illustra i problemi attuali dell’edilizia di culto della Chiesa cattolica; richiama poi la giurisprudenza della Corte costituzionale sul rapporto tra l’edilizia di culto delle altre confessioni religiose e la libertà di religione; illustra, infine, l’orientamento sul tema della giurisprudenza amministrativa. Nella conclusione il saggio propone che i poteri legislativi e amministrativi di governo del territorio vengano orientati alla garanzia della libertà di religione e al soddisfacimento delle esigenze di culto per tutte le confessioni religiose.
In tema di edilizia di culto l’evoluzione della disciplina legislativa statale offre alcuni punti fermi che è opportuno ricordare
in breve.
Nel 1968 le attrezzature religiose sono entrate fra gli standard di indirizzo e coordinamento nell’ambito delle “attrezzature di interesse comune” alle quali gli strumenti urbanistici devono di norma riservare 2 mq. di spazio pubblico per abitante insediato. Inoltre nel 1971 “chiese ed altri edifici per servizi religiosi” sono stati compresi fra le opere di urbanizzazione secondaria, obbligando così a tenere conto di queste opere nelle convenzioni di lottizzazione e, a partire dal 1977, nella determinazione del contributo dovuto per il rilascio della concessione edilizia, con il conseguente vincolo di destinazione.
Questa disciplina è confluita nel 2001 nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ed è legislazione statale vigente.
Una novità importante, per quanto riguarda specificamente la Chiesa cattolica, è intervenuta a seguito, e in attuazione, dell’Accordo del 1984 di revisione del Concordato lateranense. La legge del 1985 sugli enti e beni ecclesiastici della Chiesa cattolica ha fatto cessare l’intervento finanziario ordinario dello Stato per la costruzione di nuove chiese di culto cattolico e ha richiamato gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali delle autorità civili competenti ai sensi della legge 865/1971 e della legge 10/1977. Per altro verso, la stessa legge del 1985 ha considerato le esigenze di culto della popolazione come una delle tre destinazioni della quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione della Chiesa cattolica, secondo le scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Con queste disposizioni, dunque, è diminuito il ruolo dello Stato per l’edilizia di culto, ricondotta tra le esigenze religiose della popolazione alle quali provvede la stessa Chiesa cattolica, e inquadrata più nettamente nella materia dell’urbanistica.
Un ruolo dello Stato per l’edilizia di culto rimane soltanto per occasioni straordinarie come il ripristino del patrimonio edilizio, pubblico e privato, distrutto o danneggiato da eventi calamitosi ai quali non si possa far fronte in via ordinaria.