La programmazione degli acquisti di beni, servizi e dei lavori nel nuovo decreto MIT
Stefano Usai
È infine giunto in Gazzetta Ufficiale (n. 57 del 9 marzo 2018, in vigore dal 24 marzo 2018) anche il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti datato 16 gennaio 2018, n. 14 relativo alla “Redazione e pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”.
L’articolo 1 del d.m. rammenta che il decreto viene adottato in attuazione del comma 8 dell’articolo 21 modificato – nel suo primo periodo – dal decreto legislativo correttivo 56/2017.
E l’articolo citato chiarisce che con il decreto (che avrebbe dovuto essere adottato fin dal 2016 – entro 90 giorni dall’entrata in vigore del codice –) devono essere disciplinate:
“a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento”.
L’articolo 3 del documento – considerato che l’articolo 2 è dedicato alle definizioni anche degli acronimi utilizzati –, illustra i “contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità” per soffermarsi quindi sul programma triennale, sull’elenco elenco annuale e relativi aggiornamenti.
I programmi – redatti secondo l’utilizzo degli schemi allegati al decreto – debbono essere adottati in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Le amministrazioni, consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attività delle centrali di committenza.
L’articolo 9 – in tema di disciplina transitoria – chiarisce che le nuove disposizioni si applicano a far data dall’anno venturo (2019) – con riferimento al triennio 2019/2021 per i lavori ed al biennio 2019/2020 per le forniture e servizi.
La norma si applicherà anche per l’aggiornamento dei programmi e non solo per la formazione. Il decreto abroga la previgente disciplina risalente al 2014.
Il periodo transitorio, come ha l’accortezza di chiarire l’articolo 9, risulta anche disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 216, comma 3 del Codice dei contratti.
Comma, come noto, che chiarisce che fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni “si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all’interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell’adozione del decreto”.
La circostanza di ossequiare le norme in tema di programmazione risulta comunque evidente dal rinnovato – e generale – concetto di programmazione imposto dalla dinamica del Documento Unico di Programmazione (nel prosieguo solo DUP) imposto dalla c.d. contabilità armonizzata il cui decreto di avvio (in particolare il decreto legislativo 118/2011) risulta richiamato dal preambolo dello stesso d.m.
Da notare, e non lo si ritenga irrilevante, il fatto che lo stesso documento richiama anche i decreti c.d. della trasparenza (d.lgs. n. 33/2013 come modificato del (d.lgs. n. 97/2016).
L’ultimo citato – altro aspetto che non può essere sottovalutato – che ha introdotto l’accesso civico generalizzato le cui implicazioni rispetto al procedimento contrattuale ed in specie anche in relazione alla fase dell’esecuzione dell’appalto sono ancora tutte da verificare nel loro complessivo impatto.