Proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali
Giulio Cacciapuoti, Domenico Ciccarelli e Pietro Tizzano
La disciplina che regola i beni appartenenti al demanio marittimo poggia le proprie fondamenta sugli artt. 822 c.c. e 28 e ss. del codice della navigazione, oltre che trovare ampia regolamentazione in una costellazione di leggi speciali, disposizioni e principi di natura comunitaria, nonché in una prolissa – e, talvolta, superata – prassi.
Diversamente da quanto accadeva per il passato, allorquando i predetti beni erano assoggettati ad una posizione garantista e conservativa dello Stato, nell’attuale accezione agli stessi è riconosciuta un’indiscussa capacità di produrre profitti ed economia, tale da renderli idonei all’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Il rapporto giuridico su cui si erge l’esercizio di detta attività dei privati, viene cristallizzato nella licenza di concessione demaniale marittima turistico ricreativa.
La discutibile evoluzione legislativa e la non univoca regolamentazione della materia in sede comunitaria e nazionale, hanno comportato l’esponenziale crescita di dubbi e di incertezze circa la procedura – concorrenziale o non – da applicarsi nel caso di assentimento in concessione di un bene demaniale ed, in particolare, per la fattispecie delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative.
La dottrina e la giurisprudenza – di merito e di legittimità– sono più volte intervenute al fine di dissipare i nascenti dubbi in subiecta materia, seppur con evidenti difficoltà e con posizioni non sempre univoche.