Protezione internazionale, speciale e temporanea
William Damiani
Breve analisi in funzione dell’emergenza dei profughi ucraini
L’esigenza di protezione del cittadino straniero ha assunto nel corso del tempo contorni ed intensità diverse nell’ordinamento giuridico nazionale ed in quello comunitario. Il diritto di asilo sancito dall’articolo 10, comma 3 della Costituzione per lungo tempo è stato identificato unicamente con la condizione di rifugiato prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1951. Solo con la spinta del legislatore comunitario nel 2004 e nel 2005 si è affermato il più ampio istituto della protezione internazionale, che ha affiancato la tutela umanitaria, ora divenuta protezione speciale, prevista dalla normativa nazionale in materia di immigrazione.
A completamento di questo articolato sistema è stata anche introdotta una forma di tutela collettiva, la cosiddetta protezione temporanea, diventata oggi drammaticamente attuale a causa del conflitto bellico in Ucraina. Il contributo si propone di esaminare analogie e differenze dei vari istituti con cui l’operatore dei servizi demografici è necessariamente chiamato a confrontarsi.
L’insorgere del conflitto bellico in Ucraina ha determinato la necessità per le istituzioni comunitarie di attivare forme di protezione
e di accoglienza straordinarie per le popolazioni che hanno dovuto abbandonare la loro terra e cercare ospitalità nei Paesi europei.
Il Consiglio dell’Unione, su proposta della Commissione europea, con la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 in data 4 marzo
2022 ha accertato l’esistenza di un afflusso massiccio nell’Unione di sfollati che hanno dovuto abbandonare l’Ucraina a seguito dell’invasione militare delle forze armate russe e, conseguentemente, ha disposto l’applicazione della protezione temporanea prevista dalla direttiva 2001/55/CE per tutti i cittadini ucraini ivi residenti prima del 24 febbraio 2022 (data di inizio del conflitto) e per i loro familiari, nonché per gli apolidi e i cittadini di Paesi terzi beneficiari di protezione internazionale.
Si tratta di una forma di protezione prevista dall’ordinamento comunitario avente carattere eccezionale che garantisce una tutela immediata e temporanea, nei casi di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi terzi. Il recente ricorso a tale istituto offre l’occasione per un’analisi comparativa delle diverse forme di protezione previste dal diritto comunitario e dalla normativa interna, con l’intenzione di offrire all’operatore dei servizi demografici il quadro conoscitivo necessario per potersi districare in un reticolo normativo piuttosto complesso e articolato…