Riflessioni e spunti operativi sul Collegio Consultivo Tecnico
Francesco Carnovale
Il decreto Semplificazioni ha reintrodotto il collegio consultivo tecnico (CCT).
L’organo dovrà essere costituito obbligatoriamente fino al 31 dicembre 2021 per tutti gli appalti di lavori di opere pubbliche già avviati o prima della data di avvio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni da tale data, con funzioni specificamente individuate e legate alla fase di esecuzione contrattuale.
Non si tratta di una novità, in quanto il CCT era già previsto dal d.lgs. n. 50/2016 all’art. 207 poi abrogato dal c.d. correttivo (d.lgs. n. 56/2017). L’art. 207 infatti, era stato oggetto di censura sia da parte dell’A.N.AC., che del Consiglio di Stato.
E’ utile ricordare che nella formulazione originaria dell’art. 207 il Collegio Consultivo tecnico aveva carattere facoltativo, si trattava invero, di uno strumento precontenzioso in fase di esecuzione del contrato inserito nel capo II parte VI del codice al titolo “rimedi alternativo alla tutela giurisdizionale”.