Rifugiati e richiedenti asilo
Romano Minardi
Il d.l. 113/2018 e la “prudente” interpretazione dell’ANUSCA
L’art. 13, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132, interviene significativamente sul diritto all’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, modificando alcune norme del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
Con questo breve commento, tutto incentrato sull’impatto che la nuova normativa sta avendo sull’anagrafe, non si intende affrontare la questione sul piano della possibile, anzi probabile violazione dei principi della nostra Costituzione o delle Convenzioni internazionali sui diritti delle persone e dei
migranti in particolare; l’unica finalità di queste brevi note è quella di fornire una lettura delle nuove disposizioni normative, il più possibile aderente al dettato letterale della norma e alla sua ratio, ad uso e consumo dei comuni e degli ufficiali d’anagrafe.
In particolare, questa sotto riportata rappresenta, per il momento, la risposta “ufficiale” dell’Anusca (Associazione Nazionale degli Ufficiali d’Anagrafe e dello Stato Civile) ai tantissimi quesiti che gli ufficiali d’anagrafe di ogni parte d’Italia pongono quotidianamente all’Associazione, a causa della grave difficoltà in cui si trovano ad operare, stretti come sono fra la necessità di applicare i principi fondamentali vigenti e consolidati in materia anagrafica, anche per quanto riguarda i cittadini stranieri, e le disposizioni del d.l. 113 che si pongono in evidente contraddizione con
tali principi. Conseguenza, inevitabile, sono i ricorsi, sempre più numerosi, presentati contro le decisioni negative degli ufficiali d’anagrafe.