Il rilascio della carta d’identità ai cittadini italiani residenti all’estero
Nicola Corvino
Nel tentativo di soddisfare legittime esigenze e colmare un’evidente lacuna organizzativa, l’art. 1, comma 1319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto il rilascio e rinnovo della carta d’identità, in modalità cartacea, a cura degli uffici consolari, in favore dei cittadini italiani residenti all’estero ovvero iscritti in AIRE.
Successivamente, con l’art. 22 del d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, il legislatore, nel definire ed aggiornare le funzioni consolari, ha previsto che il capo dell’ufficio consolare rilasci le carte d’identità ai cittadini residenti nella circoscrizione consolare di competenza e iscritti all’AIRE, estendendone “la validità agli aventi diritto, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale”.
In tal guisa, è stato aggiunto un importante tassello al processo di efficienza della Pubblica Amministrazione, intesa nella sua più ampia accezione, finalizzato a consentire ai numerosi nostri connazionali che vivono all’estero di usufruire di un ulteriore servizio.
In effetti, in precedenza essi potevano richiedere tale documento soltanto in un Comune italiano, che peraltro continua ad avere competenza in materia.
La nuova procedura, dettata dalla Direttiva emanata il 5 giugno 2007 congiuntamente dai Ministri dell’interno e degli affari esteri ed articolata nelle sue fasi dalla circolare telegrafica del Ministero dell’interno n. 200706717-15100366 del 25 successivo, è divenuta operativa a far data dal 1° giugno 2007.
In attesa di dotare gli Uffici consolari di strumenti idonei alle specifiche esigenze dell’emissione della carta d’identità elettronica, tale Direttiva ha ritenuto di ricorrere transitoriamente al documento cartaceo come modificato dal d.m. 15 maggio 2007 per i cittadini iscritti all’AIRE.