Ristrutturazione edilizia ricostruttiva dopo il decreto Semplificazioni: chiarimenti
Elisabetta Righetti
L’art 10 del decreto Semplificazioni esordisce delineando le finalità che hanno portato all’adozione di alcune modifiche a disposizioni contenute nel d.P.R. 380/2001, specificando che si tratta di un provvedimento normativo finalizzato a semplificare e accelerare le procedure edilizie, ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo dei processi di rigenerazione urbana.
Ne dovrebbe conseguire che le precitate finalità dovrebbero guidare la lettura delle nuove disposizioni, rispetto a cui è stata assunta una circolare ministeriale congiunta MIT-Funzione pubblica del 20 dicembre 2020 che ha fornito i primi criteri interpretativi lativi alla nuova definizione di ristrutturazione edilizia così come modificata proprio dal citato art. 10 del decreto Semplificazioni.
Limiteremo l’analisi della circolare alla nuova definizione di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, ovvero realizzata attraverso la demolizione e ricostruzione di un edificio preesistente, considerato che solo in relazione a tale intervento lo scritto assume conclusioni di rilievo.
Con il decreto Semplificazioni è stato infatti introdotto il concetto di “sostituzione edilizia”, realizzata attraverso la demolizione dell’edificio esistente e la realizzazione di un nuovo manufatto che può essere diverso dal preesistente per “sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche”, la cui applicazione è esclusa per talune categorie di immobili di cui tratteremo in seguito nello specifico.
Nella riformulata disposizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001, non si fa alcun riferimento al volume preesistente, parametro che tuttavia deve essere ancora ordinariamente rispettato, così come si può dedurre indirettamente dalla due specifiche deroghe introdotte dal decreto.
Ristrutturazione edilizia ricostruttiva con aumento di volume
La ricostruzione può infatti essere ancora qualificata come ristrutturazione edilizia (con quello che ne consegue in termini di titolo edilizio, pagamento del contributo di costruzione ecc.) anche qualora la stessa avvenga con aumento di volume funzionale alle «… innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico».