Sanatoria edilizia in presenza di vincolo cimiteriale
Mario Petrulli
Il fatto in commento riguarda i proprietari di alcuni immobili adibiti ad attività commerciale di vendita fiori e laboratorio artigianale che presentano istanza per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
Il comune, considerato che gli immobili ricadono in area soggetto a vincolo cimiteriale, respinge l’istanza ed adotta l’ordinanza di demolizione, che viene impugnata.
È legittimo il diniego della sanatoria edilizia per violazione del vincolo cimiteriale: è quanto ribadito dal Consiglio di Giustizia per la Regione Siciliana nella recente sentenza 30 settembre 2021, n. 819, secondo cui tale vincolo determina una situazione di inedificabilità ex lege ed integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto.
Come è noto, l’art. 338 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie), dispone che “I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”; secondo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo, il consiglio comunale può derogare al limite dei 200 metri solo su conforme parere dell’autorità sanitaria ed unicamente per realizzare opere pubbliche o interventi urbanistici ovviamente di pubblico interesse.
L’art. 57 del d.P.R. n. 285 del 1990 (Regolamento di polizia mortuaria) dispone che “I cimiteri devono essere isolati dall’abitato mediante la zona di rispetto prevista dall’art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni”.
Le norme richiamate impongono di definire il vincolo cimiteriale quale vincolo assoluto ex lege, rispondente all’esigenza di tutelare e salvaguardare i plurimi interessi pubblici che il legislatore ha considerato assolutamente prevalenti a fronte di qualsivoglia interesse di natura privatistica: tutela del rispetto e della sacralità del culto dei defunti; esigenze di natura sanitaria; possibilità che in futuro sia necessario espandere l’area territoriale destinata alle sepolture. Si tratta di un vincolo che trova fondamento nell’immaginario collettivo più profondo della comunità e che il legislatore ha deciso di tutelare optando per una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto.