Adeguamento dei comuni allo schema di regolamento edilizio tipo
Marino Breganze de Capnist
Il “regolamento edilizio” è stato per lungo tempo il modo principe per disciplinare nei Comuni l’attività edilizia: e ciò fin dalla metà dell’ottocento, quando la fondamentale legge (“Per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia”) 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ne stabilì l’obbligo di adozione.
Tutte le leggi comunali e provinciali dipoi susseguitesi ne hanno, quindi, confermato la previsione: finchè la Legge Urbanistica ( la n. 1150 del 1942), nel disciplinare –per l’epoca in modo organico e completo- la materia di quello che oggi è chiamato l’assetto del territorio, in relazione anche alle introdotte generali norme sulla pianificazione, non ne fissò una nuova e definita regolamentazione.
L’art. 33 della L.U. stabilì, invero, che tutti i Comuni dovessero con regolamento edilizio dettare norme “principalmente” (e cioè, non necessariamente “solo”) in relazione a quattordici tematiche (cui altre venivano aggiunte per i Comuni provvisti di piano regolatore), “in armonia con le disposizioni contenute nella presente legge” (e cioè urbanistica ed edilizia) “e nel testo unico delle leggi sanitarie”, definite “materie”.
L’approvazione dei regolamenti era, ovviamente, di competenza statale: e tale rimase fino a che, nel trasferire alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in oggetto –tra l’altro- di urbanistica, il D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8, non estese esplicitamente tale previsione anche alla “approvazione dei regolamenti edilizi comunali” (art. 1, comma 2, lett. h).
Anche il Veneto si trovò, quindi, titolare del potere relativo e lo esercitò con le due successive leggi regionali contenenti “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”: dapprima con la L.R. 2/5/1980, n.40, e, successivamente, con la L.R. 27 giugno 1985, n.61, che abrogò la prima.
La scelta (art.10 di entrambe le leggi) fu quella di inserire il regolamento edilizio tra gli elaborati del piano regolatore generale, mantenendo “i contenuti dell’art. 33 della L. 17 agosto 1942, n.1150”.
Tale articolo, da ultimo ricordato, è stato però, abrogato dal D.P.R. n.380 del 2001 (art.136): e proprio questo, il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, ha dettato una nuova disciplina, più contenuta ma più completa, pur nella sua genericità, del regolamento edilizio.