SCIA illegittima: ridotti i tempi di controllo e riflessi operativi per la p.a.
Claudio Belcari
L’art. 264 del d.l. 19 maggio 2020, se pur in forma temporanea, riduce da 18 a 3 mesi il termine per l’esercizio del potere di autotutela, favorendo la stabilità delle situazioni giuridiche economiche ma, contestualmente (in attuazione della sentenza Corte costituzionale n. 45 del 2019), indebolendo fortemente il potere di agire avverso la SCIA illegittima da parte del terzo contro interessato.
L’art. 264 del d.l. 19 maggio 2020, avente ad oggetto: “Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza Covid- 19”, al comma 1, lettera b), letteralmente recita: “Al fine di garantire la massima semplificazione, l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all’emergenza Covid-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al Dicembre 2020: […] b) I provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all’emergenza Covid-19, possono essere annullati d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi in deroga all’art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 […]”
Il legislatore in relazione all’attuale situazione di emergenza economica, ha stabilito che il termine ordinario di diciotto mesi introdotto dalla legge c.d. “Madia” all’art. 21-nonies della legge 241/1990, per controllare la SCIA ed esercitare il potere sanzionatorio repressivo da parte del comune, in caso di SCIA illegittima, è ridotto a tre mesi, fino alla data del 31 dicembre 2020.
Questa novità normativa è stata introdotta per favorire la stabilità delle situazioni giuridiche con effetti positivi sull’economia, ma dobbiamo conseguentemente prendere atto che contestualmente, si riduce automaticamente da diciotto a tre mesi la possibilità di agire da parte dal terzo controinteressato avverso la SCIA ritenuta illegittima.
I casi concreti in cui si determina l’opportunità di agire avverso una SCIA ritenuta illegittima possono essere diversi, a titolo esemplificativo, possono sussistere nel caso di un proprietario che vede lesi i propri diritti a seguito dell’esecuzione di lavori sulla proprietà confinante, oppure nel caso in cui una associazione ambientalista intenda opporsi alla realizzazione di opere che ritiene illegittime sotto il profilo ambientale.
A tal proposito, ricordiamo il quadro normativo di riferimento che disciplina le modalità ed i tempi dell’azione del terzo avverso la SCIA illegittima.