La conferma della Corte di Cassazione: si converte in unione civile il matrimonio same-sex dall’estero
Renzo Calvigioni
Nel n. 5/2018 di questa stessa Rivista, era stato affrontato il tema del riconoscimento e trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso avvenuto all’estero, sostenendo che, così come previsto dal legislatore, gli effetti a seguito della trascrizione, sarebbero stati quelli dell’unione civile, tranne per il caso in cui entrambi gli interessati fossero cittadini stranieri residenti nel comune, per i quali la trascrizione sarebbe avvenuta come matrimonio, ai sensi dell’art. 19 del dpr 396/2000: subito dopo la distribuzione del numero di maggio della Rivista però, è stata diffusa una importante sentenza della Corte di Cassazione che, intervenendo proprio nello specifico argomento, rende necessaria qualche ulteriore riflessione.
La trascrizione del matrimonio same-sex dall’estero e gli effetti nel nostro ordinamento.
Due persone dello stesso sesso, delle quali una di cittadinanza italiana, che avevano contratto matrimonio all’estero, prima ancora dell’entrata in vigore della legge 76/2016, avevano chiesto la trascrizione del loro atto di matrimonio all’ufficiale dello stato civile, ottenendo rifiuto che era stato impugnato presso il competente Tribunale, ai sensi dell’art. 95 del dpr 396/2000. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso ed anche la Corte di Appello, alla quale gli interessati si erano rivolti in secondo grado, aveva confermato la sentenza del Tribunale: non restava che rivolgersi alla Corte di Cassazione la cui Prima Sezione Civile decideva in merito con sentenza n. 11696 del 14/05/2018 (Francesco Tirelli – Presidente, Magda Cristiano, Giacinto Bisogni, Giulia Iofrida – Consiglieri, Maria Acierno – Consigliere Relatore).
Innanzitutto, la Corte decide favorevolmente in merito all’applicabilità della legge 76/2016 ai matrimoni celebrati all’estero prima dell’entrata in vigore della stessa legge che “oltre ad introdurre un peculiare modello giuridicamente riconosciuto per le unioni omoaffettive, ha regolato specificamente anche la disciplina delle trascrizioni dei matrimoni o delle unioni giuridicamente riconosciute di natura omoaffettiva contratte all’estero.”, precisando che gli artt. 32-bis e 32-quinquies delle legge 218/1995, aggiunti dal D.lgs.vo n. 7/2017, riguardano espressamente gli effetti nel nostro ordinamento dei matrimoni e unioni civili verificatesi all’estero. In proposito, viene subito rilevato come gli effetti di tali eventi non possano essere temporalmente limitati solamente alle vicende avvenute dopo l’entrata in vigore della legge Cirinnà, in quanto, se così fosse, si avrebbe una irragionevole disparità di trattamento per i cittadini che avessero contratto matrimonio o costituito unione civile all’estero prima di tale legge, che non vedrebbero loro applicate le disposizioni di diritto internazionale privato emanate proprio al fine di uniformare le diverse fattispecie che possono verificarsi all’estero: “L’applicazione delle nuove norme ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore non costituisce una deroga al principio d’irretroattività della legge, ma una conseguenza della specifica funzione di coordinamento e legittima circolazione degli status posta alla base della loro introduzione nell’ordinamento.”