Silenzio-assenso orizzontale e accertamento di compatibilità paesaggistica
Paola Minetti
Con il presente contributo si vuole dare commento alla sentenza del T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, n. 3099/19 che è il primo
esempio di applicazione, in sede giudiziale, delle norme dettate dalla Riforma Madia in tema di silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni.
In particolare ci si riferisce all’articolo 17-bis, introdotto dalla legge 124/2015 alla legge 241/1990 (sul procedimento amministrativo) applicato al procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e al caso di un parere della Soprintendenza pervenuto in ritardo rispetto alla scadenza del termine, perentorio, di 180 giorni (90 per ogni amministrazione decidente).
La sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, n. 3099/19 riveste un indubbio interesse per vari profili:
• anzitutto fa luce sul pensiero giurisprudenziale in tema di applicazione della disposizione sul silenzio tra pubbliche amministrazioni;
• lo fa su un procedimento complesso e delicatissimo qual è la sanatoria paesaggistica, che, come è noto, è vietata, attualmente, nel nostro ordinamento dal comma 4 dell’articolo 146 del Codice Urbani.
La sentenza assume una rilevanza speciale in quanto prende in esame il caso in cui, nonostante il divieto, vi sia una richiesta di accertamento considerata in maniera favorevole dall’amministrazione ricevente e valutata, invece, in maniera opposta dalla Soprintendenza, che, però, si esprime in ritardo, per cui in tempi e modi non rituali secondo il nuovo procedimento rivisto dalla riforma Madia;
• chiarisce un aspetto del rapporto tra pubbliche amministrazioni in caso di decisione pluristrutturata, come è quella disciplinata dall’articolo 17-bis, che è una modalità diversa dalla mera richiesta di parere, cui è dedicato l’articolato precedente,
cioè gli articoli 16 (parere) e 17 (valutazione tecnica) sempre della medesima l. 241/1990.
La differenza tra una richiesta di parere endoprocedimentale (dal quale, magari, non si possa prescindere) e una decisione che deve essere assunta da più amministrazioni e convergere in un provvedimento finale complesso è messa bene in evidenza nella parte motiva della sentenza in esame;
• detta norme di comportamento che possono orientare il facere amministrativo, soprattutto in una materia, il paesaggio e la sua tutela, che è sempre rimasta appannaggio della Soprintendenza, per la tutela del vincolo, e nella discrezionalità applicativa
dei pareri resi, anche se in forte ritardo rispetto alle richieste pendenti. Gli interessi sensibili legati al paesaggio vengono letti alla luce di una riforma che privilegia gli aspetti di celerità e chiarezza del procedimento, finalizzato ad una conclusione che non ammette deroghe, tanto che il silenzio diventa un istituto a carattere generale, applicabile non solo ai rapporti tra le p.a. e i cittadini (articolo 20, l. 241/1990) ma anche tra le stesse p.a. di ogni ordine e grado, indipendentemente dalla materia trattata dal procedimento stesso.