Il nuovo sistema di elezione del Parlamento nazionale
Umberto Coassin
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 2017 è stata pubblicata la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica “Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”.
Il testo di riforma del sistema elettorale del Parlamento, approvato al termine dell’iter parlamentare, delinea un sistema elettorale misto, cioè uninominale per una parte dei seggi con redistribuzione proporzionale dall’altra.
La ripartizione del territorio nazionale
Alla Camera il territorio nazionale è ripartito in 28 circoscrizioni individuate nella Tabella A allegata al testo unico per l’elezione della Camera (d.P.R. 361/1957). Per alcune circoscrizioni il territorio coincide con quello dell’intera regione, mentre per altre il territorio regionale è ripartito in più circoscrizioni (2 in Piemonte, 4 in Lombardia, 2 in Veneto, 2 in Lazio, 2 in Campania, 2 in Sicilia). Ciascuna circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali e in uno o più collegi plurinominali. I 231 collegi uninominali del territorio nazionale sono ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione (cui si aggiunge il collegio uninominale della Valle d’Aosta). La determinazione dei collegi uninominali – così come quella dei collegi plurinominali – è rimessa ad una delega legislativa da attuare entro 30 giorni dall’entrata
in vigore della legge, previo parere parlamentare, sulla base dei criteri e dei principi direttivi previsti all’articolo 3.
Per la assegnazione del restante numero di seggi, con metodo proporzionale, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti dalla
aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.
Al Senato il territorio nazionale è ripartito in 20 circoscrizioni corrispondenti al territorio di ciascuna regione. Ciascuna circoscrizione regionale è suddivisa in collegi uninominali e in uno o più collegi plurinominali.
I 109 collegi uninominali del territorio nazionale sono ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione (ad essi si aggiungono 1 collegio in Valle d’Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige); la determinazione dei collegi uninominali – così come quella dei collegi plurinominali – è rimessa
alla citata delega legislativa. Al Senato i collegi plurinominali sono costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto.