Sospensione esecuzione opere pubbliche e decreto Semplificazioni
Marco Agliata
Le modalità di attuazione della sospensione dei lavori di esecuzione di opere pubbliche hanno mantenuto, nelle varie modifiche normative che si sono succedute, una sostanziale stabilità sia nelle motivazioni che nelle procedure. La costante ricorrente (rinnovata anche nell’articolo 107 del d.lgs. 50/2016 e nell’articolo 10 del d.m. 49/2018) è legata alle circostanze speciali che si possono verificare durante l’esecuzione delle opere e che impediscono la normale prosecuzione delle stesse, determinando:
• una richiesta di sospensione dei lavori presentata dall’esecutore;
• una disposizione di sospensione dei lavori promossa dal direttore dei lavori.
In linea sintetica le motivazioni di una sospensione di esecuzione dei lavori sono, pertanto, riconducibili a fattori esterni (eventi di natura meteorologica di particolare intensità e altre situazioni di impraticabilità del cantiere dovute a fatti esterni) o a fattori interni, legati alla attuazione del progetto (modifiche normative, errori progettuali che rendono necessaria una revisione del progetto, modifiche richieste dalla stazione appaltante con conseguente necessità di predisporre una variante in corso d’opera …), tutti elementi legati ad un comune denominatore: impedimenti all’esecuzione dei lavori legati a cause di forza maggiore o altre fattispecie di vario ordine.
A tale proposito da rilevare una non recente ma efficacemente chiara sentenza della Cassazione (Cass. pen., sez. V, 28 febbraio 1997, n. 965) nella quale viene sancito che può essere considerata come situazione appartenente alla categoria di forza maggiore solo la circostanza che impedisca la regolare esecuzione del contratto e renda, inoltre, inefficace qualsiasi azione dell’obbligato diretta ad eliminarlo. La Suprema
Corte precisa, inoltre, che l’accadimento impedente non deve essere dipeso da azioni od omissioni dirette od indirette.
Questo permette di isolare, nel caso della forza maggiore, due condizioni:
• l’esistenza di un impedimento di natura esterna che impedisca la prosecuzione delle opere senza che sia possibile porre in atto dei rimedi in grado di superare la criticità;
• per poter invocare la forza maggiore va dimostrato, inoltre, che quanto si è verificato non è riconducibile ad azioni dirette che lo hanno determinato o azioni indirette non applicate per impedire l’evento.
Questi elementi giurisprudenziali costituiscono un’utile indicazione anche in merito al riconoscimento delle informazioni importanti da inserire, da parte del direttore dei lavori, sui verbali che vanno predisposti sia in sede di sospensione dei lavori di esecuzione di opere pubbliche che al momento della ripresa degli stessi.