Straniero senza patente Art. 180 o art. 116 del codice della strada? Questo è il dilemma
Raffaele Chianca e Gianluca Fazzolari
Il caso è quello del conducente straniero che, a seguito di controllo, dichiara di essere momentaneamente sprovvisto della sua patente di guida, e quindi di non essere in grado, in quella circostanza, di dimostrare di essere titolare di un titolo abilitativo alla guida.
Da sempre la questione divide la categoria e gli esperti in materia, su due ipotesi:
- la prima, è quella di contestare la violazione amministrativa p. e p. ex art. 180, comma 1, lett. b), c.d.s., ed attendere da parte del trasgressore l’eventuale esibizione del titolo a condurre e, solo in caso di inottemperanza, procedere ai sensi e per gli effetti dell’articolo 116, comma 15, del vigente codice stradale (in questo caso non si potrà – ovvero sarà piuttosto complicato – applicare il fermo amministrativo di tre mesi previsto dal comma 17 dell’articolo 116 c.d.s.);
- la seconda, invece, prevede l’immediata applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 116, comma 15 c.d.s., con conseguente fermo amministrativo della durata di tre mesi previsto dal successivo comma 17 del medesimo articolo, qualora ne ricorrano i presupposti.
Pubblicato il 15 marzo 2018