Sulla legittimità di una gara “ponte” indetta dall’ASL, in attesa della conclusione di una gara centralizzata
Giuseppe Barone
Non è così raro imbattersi in gare cd. “ponte” , ovvero di procedure di gara, congruamente motivate dalla Stazione Appaltante (rectius, ASL) in ragione di oggettive cause d’urgenza e dalla conseguente necessità di provvedere celermente, che possono essere utilizzate per l’affidamento temporaneo (per l’appunto, la denominazione “ponte”) di un contratto pubblico di (lavori, servizi o) forniture (i.e. di dispositivi di assistenza medica), anche al fine di impedire l’eventuale interruzione delle prestazioni, ove già in corso di esecuzione, nelle more dell’espletamento di una nuova gara (da parte della centrale di committenza regionale).
La sentenza che si commenta trae origine proprio da una di esse e, segnatamente, da quella posta in essere dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera: una procedura negoziata senza bando, ai sensi degli articoli 35 e 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei contratti pubblici”), per l’affidamento della fornitura agli aventi diritto di dispositivi audioprotesici.
Nel merito, difatti, viene dedotto l’illegittimo e immotivato ricorso alla gara “ponte” nonché la sproporzione delle/degli cifre/importi poste/i a base delle due gare – quella “ponte” dell’ASL di Matera, da una parte, e quella aperta medio tempore bandita dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (di seguito, “SUA RB”), dall’altra – rispetto ai bacini di utenza, con la conseguenza che la procedura di gara negoziata espletata in via autonoma da parte della predetta ASL avrebbe privato di significato economico quella in corso di svolgimento da parte della SUA RB.