TARI quota variabile pertinenze: rimborsi coperti con fondi di bilancio
Giuseppe Debenedetto
Con la deliberazione n. 139 del 9.5.2018 la Corte dei conti Lombardia ha affermato che il rimborso della quota variabile della TARI non dovuta e di competenza di esercizi finanziari precedenti, può trovare copertura in bilancio in entrate ascrivibili alla fiscalità generale. I giudici contabili hanno così risposto al Comune di Milano segnando un’ulteriore tappa nella controversa questione sorta sulla quota variabile della TARI applicata illegittimamente alle pertinenze delle utenze domestiche.
Risposta del 18.10.2017 ad interrogazione parlamentare
Per comprendere i termini della questione, occorre partire dall’interrogazione del 8.3.2017 con la quale viene chiesto al Governo se la “quota variabile” della TARI vada calcolata una sola volta per tipologia di occupazione (ad esempio per l’utenza domestica), pur se questa risulti costituita da più superfici.
Nell’interrogazione viene citato un articolo del Sole 24 Ore del 4.12.2014, in cui si ponevano in rilievo gli “errori commessi dagli enti, ad esempio nel calcolo della quota variabile delle utenze domestiche, che va computata una sola volta a prescindere dal numero delle pertinenze. Ipotizziamo di avere un’utenza dalla superficie complessiva di 150 mq.: appartamento (100 mq), garage (30 mq) e cantina (20 mq). Consideriamo un nucleo familiare di 4 componenti a cui corrisponde una quota fissa di 1,2 €/mq e una quota variabile di 45 euro, secondo il piano tariffario dell’ente. Applicando il d.P.R. 158/1999 dovremmo avere una quota fissa pari a 180 euro (1,2 x 150 mq) e una quota variabile di 45 euro, per un totale di 225 euro. Il comune potrebbe però aver moltiplicato la quota variabile per tre unità (abitazione e 2 pertinenze), falsando così l’importo finale che lievita a 315 euro. La quota variabile va invece computata una sola volta, essendo l’utenza domestica riferita alla medesima famiglia”.
Con la risposta del 18.10.2017 il sottosegretario all’economia e alle finanze evidenzia che il metodo normalizzato (d.P.R. 158/1999) non consente di computare la quota variabile della TARI sia in riferimento all’appartamento che per le pertinenze. Infatti il punto 3 dell’allegato 1 al d.P.R. 158/1999, nel disciplinare la suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile, stabilisce che la parte variabile “dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza”. Pertanto, se una singola utenza è composta da un appartamento, un garage e una cantina, la parte variabile va considerata una sola volta e, di conseguenza, un diverso modus operandi da parte dei comuni sarebbe illegittimo.