In tema di applicazione delle deroghe della legge 120/2020 e sul termine “finale” di aggiudicazione dell’appalto
Stefano Usai
Anche la giurisprudenza si adegua a quanto emerge dai provvedimenti normativi (DL 76/2020 e legge di conversione 120/2020), e a quanto sostenuto dall’ANAC e dal MIT circa il momento (die a quo) della corretta applicazione dei provvedimenti emergenziali: il momento applicativo è determinato dalla data della determina a contrarre.
Questo è quanto emerge dalla recente sentenza del Tar Campania, Salerno, sez. I, n. 2015/2020. Nel caso di specie, il ricorrente si è lamentato – con tentativo di censurarla – della richiesta di presentare la cauzione provvisoria evidenziando che i nuovi provvedimenti (DL 76/2020 e legge di conversione 120/2020) ne escludono l’obbligo, fatto salve necessità correlate dall’appalto da giustificare adeguatamente.
In relazione alla censura, il giudice rammenta che l’art. 1 c. 4 del d.l. 76/2020, quale risultante dalla conversione con legge n. 120 dell’11.9.2020, dispone che “Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”.
La norma, il DL 76/2020, è entrata in vigore il 17 luglio 2020, pertanto “non è temporalmente applicabile alla fattispecie” considerato che la determina a contrarre è stata adottata nel gennaio 2020.