I tempi di pagamento della PA, tra vincolo del Fondo di Garanzia e riforma abilitante del PNRR
Andrea Biekar
Entro il prossimo 28 febbraio 2022, gli enti territoriali (Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni) sono tenuti a iscrivere sul bilancio 2022/2024 uno specifico accantonamento denominato “fondo di garanzia debiti commerciali” (FGDC), così come previsto dalla legge 145/201 8. Il comma 862 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018 prevede che “entro il 28 febbraio dell’esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all’esercizio precedente, le amministrazioni, diverse da quelle dello Stato, che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari: a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti, nell’esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente; b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti, nell’esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente; c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti, nell’esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente; d) all’1 per cento degli stanziamenti riguardanti, nell’esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente”. A