Testo Unico Edilizia: come cambia il TUE con il decreto Semplificazioni
Valeria Tarroni
Con la legge 11 settembre 2020 n. 120 è stato convertito con modifiche il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” noto come “Decreto Semplificazioni”. La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre ed è in vigore dal 15 settembre e apporta profonde e numerose modifiche al Testo Unico Edilizia.
Sono quindi a regime le numerose modifiche che l’art. 10 “Semplificazioni e altre misure in materia edilizia” del d.l. 76/2020 modificato con la legge di conversione 120/2020 apporta al d.P.R. 6 giugno 2011 n. 380 (Testo Unico Edilizia o TUE), con l’obiettivo, declinato al comma 1, di semplificare e accelerare le procedure dell’edilizia, ridurre gli oneri a carico di cittadini e delle imprese, assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa
in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo. Le modificazioni alla disciplina dell’edilizia sono sintetizzate di seguito.
Art. 10 “Semplificazione ed altre misure in materia edilizia” del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120
Deroghe ai limiti di distanza tra fabbricati (art. 2-bis, comma 1-ter del TUE sostituito)
La nuova formulazione del comma 1-ter consente negli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, l’incremento volumetrico se ammesso (dalla pianificazione comunale o dalla legge) con ampliamenti fuori sagoma o con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti (generalmente in deroga al d.m. 1444/1968).
Non sono quindi più previsti i vincoli del rispetto della sagoma e dell’area di sedime, com’era nel testo previgente la modifica introdotta dal d.l. 76/2020.
Nelle zone Omogenee A di cui al d.m. 1444/68 o in zone a queste assimilabili dalla pianificazione comunale o dalla legge regionale, nei nuclei storici consolidati e in altri ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti solo nell’ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati comunali, fatte salve le previsioni della pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigente e i pareri degli enti preposti alla tutela.
Manutenzione straordinaria: definizione (art. 3 comma 1, lett. b) del TUE modificata)
È ampliata la definizione di manutenzione straordinaria che ora ricomprende anche:
– modifiche alle destinazioni d’uso purché non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti implicanti incremento di carico urbanistico (il mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante è disciplinato all’art. 23-ter del TUE con riferimento
all’assegnazione dell’immobile o u.i. ad una diversa categoria funzionale);
– modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, che rispettino le seguenti condizioni:
a) che siano necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità o l’accessibilità dell’edificio;
b) che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio;
c) che l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).