Il Titolo IV della Parte seconda del Codice dei contratti – L’aggiudicazione
Fabio Cacco
- I principi generali (art. 94)
L’articolo 94 del Codice dei contratti recepisce il corrispondente art. 56, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE e contiene le “regole generali” in materia di selezione degli offerenti e delle offerte.
Prevede, in sintesi, che gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabili-ti conformemente ai successivi articoli, previa verifica che l’offerta sia conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nella disciplina di gara (salva la possibilità ammessa di presentare varianti) e che l’offerta medesima provenga da un offerente non escluso e che soddisfi i criteri di selezione fissati dall’amministrazione aggiudicatrice (salva la possibilità ammessa di ridurre il numero di candidati).
La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale,
sociale e del lavoro (compresi i contratti collettivi), stabiliti a livello nazionale o internazionale.