Trasferimenti di proprietà di veicoli: le novità dell’art. 94, c.d.s
Marco Massavelli
L’articolo 94, codice della strada, in relazione alle formalità per il trasferimento di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, ha sempre previsto che per il trasferimento di proprietà o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, avrebbe provveduto alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all’emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.