I trasferimenti temporanei all’estero ed i prestiti dei beni culturali
Sandro Amorosino
I beni culturali mobili che hanno una base materiale sono tutti a circolazione controllata. [Naturalmente il tema non si pone per i beni del patrimonio culturale immateriale]. Il tema dei trasferimenti temporanei all’estero di cose mobili che sono beni artistici o, più comprensivamente, beni di rilievo storico-culturale, va quindi inquadrato nella disciplina generale della materia.
La regola generale è quella della inibizione dei trasferimenti all’estero delle cose il cui interesse culturale sia stato riconosciuto o dichiarato, o del quale sia in corso la verifica; ciò al fine di “preservare l’integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti” (art. 64 bis del d.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio).
In particolare l’art. 65 del Codice vieta l’uscita definitiva dal territorio dei beni culturali mobili ricompresi nelle diverse categorie di cui all’art. 10, commi 1-3, del Codice stesso e di altre, in esso specificamente indicate.
Viceversa – previa autorizzazione del MIBACT – è consentita l’uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte “di alto interesse culturale” (art. 66). Ferma – dunque – la regola dell’intrasferibilità definitiva, vi è l’eccezione della trasferibilità temporanea, la quale tuttavia, è corredata da tre condizioni e da due controeccezioni.
Le tre condizioni sono:
– la prima, sostanziale, che la manifestazione estera sia “di alto livello culturale”;
– la seconda, materiale, che siano garantite l’integrità e la sicurezza delle opere o cose temporaneamente esportate. Affinché possa essere rilasciata l’autorizzazione – ch’è la terza condizione, formale – debbono essere soddisfatte le altre due condizioni.
Le controeccezioni – vale a dire le esclusioni dall’esportabilità, anche temporanea – riguardano (art. 66, comma 2): “a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli; b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica”.
Entrambe le disposizioni concernenti le condizioni “di merito” cui è subordinato il trasferimento temporaneo all’estero pongono problemi interpretativi, sui quali è necessario brevemente soffermarsi.
L’enunciato normativo che subordina il trasferimento estero temporaneo alla condizione che l’opera o le opere siano destinate ad una manifestazione di “alto livello culturale”, attribuisce all’amministrazione di tutela un potere sostanziale di valutazione e di decisione in ordine all’adeguatezza, o meno, del livello culturale dell’evento “ospitante”.
Viene qui in rilievo un problema assiale del diritto dei beni culturali: la natura del potere attribuito all’amministrazione di tutela, in questo come in altri procedimenti che si concludono con un provvedimento autorizzatorio.
L’opinione tradizionale, tuttora egemone, è che si tratti di esercizio di discrezionalità tecnica, insindacabile dal giudice amministrativo se non per vizi di illogicità o sproporzionalità manifesta, omessa considerazione o travisamento della realtà.
Al di là dell’aggettivo “tecnica” si tratta di una valutazione comunque fortemente soggettiva, perché i parametri in base ai quali il titolare di un determinato organo ritiene che la manifestazione di destinazione sia, o non sia, “di alto livello culturale” sono fortemente influenzati dalla cultura e dall’attitudine individuali di chi è a capo dell’organo stesso.
È anche da considerare che – ferma restando la primarietà della tutela dell’integrità del bene – molte volte la decisione di autorizzare, o meno, la “trasferta” risponde anche a ragioni di opportunità politico-amministrativa, riservate ai vertici dell’Amministrazione Centrale, e, in ultima istanza, al Ministro.
È quindi da ritenere che la valutazione del “livello” possa essere condizionata, in realtà, anche da valutazioni di opportunità. La condizione materiale – relativa alla salvaguardia della sicurezza ed integrità del bene materiale – attiene alla c.d. amministrazione di prevenzione (del rischio). Sotto questo profilo la valutazione da compiersi è davvero esclusivamente tecnica: occorre valutare se l’impiego delle migliori tecniche disponibili (di imballaggio, trasporto, etc.) e l’organizzazione e collaborazione dell’ospitante (per la salvaguardia da eventuali danni o “aggressioni”) siano idonee e sufficienti.
In caso contrario “scatta” l’esclusione dalla trasferibilità temporanea, che è direttamente correlata alla non soddisfacibilità della condizione relativa alla sicurezza ed integrità.