Un nuovo tentativo di semplificazione del procedimento amministrativo
Stefania Di Cindio
Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, così come convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 (G.U. 14 settembre 2020, n. 33), può considerarsi un provvedimento a contenuto plurimo, caratterizzato da un insieme di norme, significativamente incrementate in sede di conversione, dal contenuto eterogeneo, ma ricondotte ad unità dalla particolare finalità perseguita. Le ricadute economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno, infatti, determinato la necessità straordinaria ed urgente di adottare misure di semplificazione che interessano l’ambito degli investimenti, dell’attività di impresa e, in generale, l’attività della pubblica amministrazione che direttamente o indirettamente possa incidere sulle dinamiche dell’economia.
Il capo primo del titolo secondo del decreto legge, così come convertito, è interamente dedicato alle semplificazioni procedimentali e contempla, in particolare all’art. 12, una serie di disposizioni di modifica permanente della ben nota legge generale sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241).
Come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, l’intento del legislatore è stato di introdurre “nella disciplina vigente alcuni correttivi e talune precisazioni volti a garantire maggiore certezza e speditezza dell’azione amministrativa”. Si è, pertanto, intervenuti su di una disciplina che già negli anni ha subito diverse revisioni, anche molto significative, ma che ancora presenta delle criticità emerse sia a livello di prassi applicativa che di interpretazione in sede giurisprudenziale.
La prima modifica introdotta è all’art. 1 della legge 241/1990, con l’introduzione del comma 2-bis; i principi della collaborazione e della buona fede vengono, così, ad integrare i principi generali dell’attività amministrativa nei rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione.
In realtà entrambi i principi possono ritenersi immanenti nell’ordinamento amministrativo e tale previsione costituisce solo un’esplicitazione di ciò che è già stato, da tempo, ampiamente valorizzato dalla giurisprudenza, anche alla luce dei principi di derivazione comunitaria, introdotti come grande novità nel 2005 nell’art. 1, comma 1, l. 241/1990. Tra questi ultimi, infatti, è presente, accanto al principio di proporzionalità, che “impone all’amministrazione di
adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato” (Consiglio di Stato, sez. V, 5 giugno 2018, n. 3382), anche il principio di tutela del legittimo e ragionevole affidamento…