Un uomo solo al comando
Emiliano Bezzon
L’annosa questione della compatibilità dell’incarico di Comandante della Polizia locale con altri ruoli all’interno dell’ente locale tra pronunciamenti ANAC e dei Giudici del Lavoro.
Premesso che il titolo vuole essere una (banale) citazione e io non voglio essere destinatario di accuse sessiste, per cui può e deve essere riferito anche a una donna. Premesso anche che il termine “solo” non va inteso come aggettivo ma come avverbio, cioè come forma breve di “solamente”. Non intendo tediarvi con discorsi sulla solitudine e tristezza dei ruoli di vertice ma, come dice il sottotitolo, col ben più attuale tema della compatibilità di incarichi aggiuntivi a quello del Comandante di Polizia locale dentro lo stesso ente. Io dico subito da che parte sto: come ho già scritto qualche tempo fa, sono a favore dell’attribuzione – con criteri logici – di altri incarichi ai Comandanti di Polizia locale perché: altrimenti i Comandanti (e le polizie locali di conseguenza) rischiano di perdere reale consistenza e peso nelle amministrazioni cittadine; perché quello del conflitto di interesse è un problema mal posto, tanto che nessuno lo eccepisce per i funzionari di polizia che rilasciano passaporti e licenze di polizia (le poche rimaste) e le controllano e nemmeno per i responsabili dell’edilizia, che oltre a rilasciare le autorizzazioni esercitano la vigilanza. Ciò detto, al di là delle suggestioni è bene riferirsi al quadro normativo, a partire dall’art. 1, comma 221, l. n. 208 del 2015 “Legge di Stabilità 2016”, che ha sancito il «superamento del principio di specialità delle funzioni di polizia municipale» per cui non vi sarebbero ostacoli all’attribuzione di ulteriori incarichi dirigenziali al Comandante della Polizia locale. Poco prima l’Autorità Nazionale Anti Corruzione, con particolare riferimento a situazioni di conflitto di interessi, affermava che “sussiste un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, nel caso in cui al Comandante/Responsabile della Polizia locale, indipendentemente dalla configurazione organizzativa della medesima, sia affidata la responsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali compie anche attività di vigilanza e controllo” (orientamento n. 57 del 3 luglio 2014, come modificato dall’orientamento n. 19 del 10 giugno 2015). Su questa stessa linea il Tribunale di Enna, con sentenza n. 397 pubblicata il 10 luglio 2019, ha accertato e dichiarato la sussistenza di incompatibilità e conflitto di interessi tra le funzioni di Comandante della Polizia locale e quelle relative alle attività mercantili e anti-randagismo… citando espressamente l’orientamento ANAC di cui sopra. Peccato che con la delibera n. 333 del 20 giugno 2019, la stessa Autorità Anticorruzione ha assunto un orientamento diametralmente opposto, arrivando a stabilire definitivamente l’insussistenza di qualsivoglia conflitto di interesse e ritenendo legittima addirittura l’attribuzione al Comandante di Polizia locale delle funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT)!