Il verbale di richiesta di costituzione di unione civile soggetto ad imposta di bollo
Lorella Capezzali
L’imposta di bollo… croce e delizia dell’attività dei servizi demografici.
Anche la recente normativa relativa alle unioni civili non è stata immune da ragionamenti circa l’applicabilità dell’imposta di bollo che, nello specifico, riguarda il processo verbale di richiesta di costituzione ex art. 70-bis del novellato d.P.R. 396/2000.
Con l’entrata in vigore della l. 76/2016 che nei commi da 1 a 35 dell’unico articolo previsto dalla norma in oggetto disciplina le unioni civili, sin da subito è parso chiaro che la richiesta di costituzione delle stesse dovesse essere formalizzata in un processo verbale.
In un primo momento, in base al d.P.C.M. 144/2016, art. 1, comma 3, che ne dettava la disciplina transitoria in attesa dell’adeguamento al nuovo istituto giuridico dei provvedimenti di Stato Civile previsti dal regolamento ex d.P.R. 396/2000, due correnti interpretative prevedevano in un caso la redazione del processo verbale per la richiesta di costituzione formalmente simile a quello di richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, e nell’altro la formalizzazione dello stesso quale atto di stato civile da iscrivere nel registro provvisorio delle unioni civili anche sulla scorta dell’interpretazione rilasciata dal Ministero dell’interno nelle FAQ pubblicate nell’apposito sito internet.
Qualora la richiesta fosse rilasciata nella forma del processo verbale non iscritto nel registro provvisioni delle unioni civili, ci si è posti la questione se tale documento dovesse essere assoggettato ad imposta di bollo pari ad € 16,00 in applicazione dell’art. 1, comma 1 della Tariffa – Allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, non scontando, nel contempo, l’esenzione prevista dall’art. 17 della Tabella – Allegato B al d.P.R. 642/1972.
La novità legislativa, non suffragata da alcuna disposizione interpretativa, ha motivato il Comune di Bastia Umbra ad utilizzare alcuni strumenti di dialogo tra l’amministrazione finanziaria e il contribuente per capire il giusto comportamento tributario da tenere nella specifica situazione della redazione del processo verbale sopra indicato attivando, in primis, una consulenza giuridica presso la Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate di Perugia che lo scorso 17 gennaio 2017 ha risposto che concordava con l’interpretazione proposta dall’ente assoggettando il verbale ad imposta di bollo pari ad € 16,00, non rientrando la fattispecie descritta nella previsione di esenzione disciplinata dall’articolo 17 della Tabella allegata al d.P.R. 642/1972 e non sussistendo prassi che consentisse un’applicazione per analogia di detta norma.
Ma una consulenza giuridica, se pur rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è uno strumento che non vincola le parti dall’uniformarsi a determinati comportamenti e quindi il sindaco del Comune di Bastia Umbra, lo scorso marzo, ha attivato lo strumento dell’Interpello, predisposto formalmente dalla scrivente, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.
L’interpello è un’istanza che il contribuente rivolge all’Agenzia delle entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali che vincola le parti dal seguire il comportamento fiscale indicato dall’Agenzia delle entrate e che, se la fattispecie trova applicazione generale, può anche essere rilasciato con risoluzione.
Consiste, quindi, nella facoltà, da parte di ciascun contribuente, di porre quesiti alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, se vi sono obiettive condizioni di incertezza nella normativa fiscale relativamente a casi concreti e personali. L’amministrazione finanziaria è tenuta a dare risposta entro 120 giorni. In caso di mancata risposta, l’interpretazione della norma tributaria prospettata dal contribuente è da considerarsi corretta (in virtù del silenzio assenso), e a condizione che l’istanza sia ammissibile e che sia questa che la stessa soluzione prospettata siano state esposte in modo chiaro e univoco.