Verifica preventiva dell’interesse archeologico
Anna Bondini
Il contributo discute l’ambito di applicazione della procedura per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, ove si intersecano le disposizioni del codice dei contratti e del codice dei beni culturali, analizzando nel dettaglio le tipologie di lavori e le categorie di beni interessati o esclusi dalla normativa in materia, con riferimento all’“assenza di nuovi scavi” e alle aree già
riconosciute di interesse archeologico. È importante inoltre chiarire il ruolo dei soggetti coinvolti nella procedura: stazione appaltante, organi ministeriali, archeologi.
I beni archeologici
I resti archeologici, mobili o immobili, costituiscono una particolare categoria di beni appartenenti al patrimonio culturale: ad esso si applicano le norme del codice di settore, il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Nel codice dei beni culturali e del paesaggio, l’appartenenza (pubblica o privata) delle “cose” costituisce la discriminante tra due diversi procedimenti amministrativi di individuazione dell’interesse culturale che porta a qualificarle come “beni culturali”.

Verifica preventiva dell’interesse archeologico: tabella riepilogativa “proprietà del bene – procedimento – riferimento normativo (ex d.lgs. 42/2004)”
È l’amministrazione preposta alla tutela del patrimonio culturale (funzione riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 118 della Costituzione) a stabilire la sussistenza o meno di questo interesse (art. 4 d.lgs. 42/2004), ossia il Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso i propri organi centrali e periferici (per la struttura organizzativa, con la normativa di riferimento, si rimanda al sito istituzionale www.beniculturali.it).
Lo scavo di beni archeologici
Con riferimento alla scoperta di beni archeologici, il codice dei beni culturali distingue tre categorie, a seconda
della finalità del ritrovamento:
1) le attività di ricerca archeologica: esse sono riservate al Ministero (art. 88), il quale può affidarle in concessione ad altri soggetti che sono tenuti ad osservare le prescrizioni impartite (art. 89);
2) la scoperta fortuita, che deve accadere senza l’intento di “ritrovare cose” (art. 90);
3) i saggi archeologici preventivi: il soprintendente può richiederne l’esecuzione a spese del committente “in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all’articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all’articolo 13” (art. 28, comma 4).